STATUTO PADOVA BRIDGE Associazione Sportiva Dilettantistica
ART. 1 – COSTITUZIONE E SCOPI
La Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica PADOVA BRIDGE” è costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal codice civile e dal D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., per fini sportivi senza scopo di lucro, quale Associazione Sportiva Dilettantistica (di seguito indicata semplicemente come Associazione).
Essa ha come finalità principale:
praticare e diffondere il gioco del bridge, nonché quella di affinare le qualità tecniche dei giocatori associati e di organizzare l’attività sportiva e agonistica dilettantistica, compresa l’attività didattica e formativa e più in generale praticare le attività considerate ammissibili dai Regolamenti e dalle Disposizioni del CONI e del Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del bridge.
Inoltre, ulteriori finalità sono:
istituire centri estivi e invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;
favorire lo svolgimento della vita associativa e lo scambio d’idee, esperienze e conoscenze fra i soci;
sviluppare la solidarietà sociale dando vita ad iniziative benefiche a beneficio del territorio;
promuovere la diffusione, nel rispetto del principio di pari opportunità, e con finalità volte a garantire condizioni di uguaglianza tra uomini e donne nella partecipazione all’attività sportiva per tutte le fasce di età e categorie sociali, con particolare attenzione per i disabili e altri soggetti svantaggiati, anche attraverso percorsi di solidarietà e integrazione.
Per il raggiungimento di tali scopi:
- aderisce alla Federazione Italiana Gioco Bridge (F.I.G.B.) e ad altri enti di promozione sportiva (EPS), e s’impegna a farne osservare dai propri componenti lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni, nonché a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI;
- cura il collegamento con le Associazioni similari esistenti sul territorio Provinciale, Regionale e Nazionale;
- porta a conoscenza dei suoi Associati le norme che disciplinano il gioco del bridge, secondo le decisioni adottate sul piano nazionale dalla F.I.G.B. e su quelle internazionale dagli Organi competenti e ne cura l’osservanza;
- organizza e dirige le competizioni sportive sia di propria iniziativa, sia per delega della F.I.G.B.: qualora le manifestazioni abbiano carattere provinciale, regionale o nazionale, esse dovranno essere preventivamente approvate dalla F.I.G.B.;
- promuove in campo bridgistico ogni attività diretta al raggiungimento dei fini suddetti.
L’Associazione si dichiara apartitica, apolitica e aconfessionale.
L’Associazione esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell’art, 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive.
Nei limiti previsti dall’art. 9 D.Lgs. 36/2021 è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondaria e strumentale purché strettamente connessa al fine istituzionale quale a titolo esemplificativo:
attività ricreativa a favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di posto di ristoro;
la vendita di articoli sportivi;
la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l’attività svolta da associati o tesserati all’Associazione anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di brochure e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
L’Associazione è caratterizzata dal principio di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dell’elettività delle cariche sociali.
Il Consiglio Direttivo è deputato all’individuazione delle attività diverse che l’Associazione potrà svolgere e il relativo verbale dovrà essere trasmesso alla F.I.G.B. e agli EPS ai quali potrà affiliarsi affinché sia inserito al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.
ART. 2 – SEDE
La sede dell’Associazione è in Padova, via Armistizio, n. 277.
ART. 3 – COLORI SOCIALI
I colori sociali sono: bianco e rosso.
ART. 4 – I SOCI
I Soci dell’Associazione possono essere:
a) soci fondatori
b) soci onorari
c) soci effettivi
Sono SOCI FONDATORI coloro che hanno contribuito sia alla costituzione vera e propria dell’Associazione, sia coloro che hanno apportato un miglioramento funzionale della stessa nonché tutti i Soci del Circolo del Bridge di Padova alla data del 30.11.1993. A detta Categoria competono tutti i diritti derivanti dal vincolo con l’Associazione, primo fra tutti il diritto di voto alle Assemblee indette dall’Associazione stessa.
Sono ONORARI i Soci che l’assemblea straordinaria ritenga opportuno di eleggere a vita, in riconoscimento di meriti eccezionali. Essi usufruiscono di tutti i diritti dei Soci Fondatori e possono essere esentati dal pagamento delle quote; in quest’ultima ipotesi pur partecipando alle Assemblee non hanno diritto di voto.
Sono SOCI EFFETTIVI tutti gli altri.
La determinazione dell’ammontare annuo delle quote delle varie categorie di Soci, ovvero delle eventuali forme di rateizzazione delle stesse e di ogni altro tipo di agevolazione, sono di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo.
ART. 5 – PROCEDURE PER L’AMMISSIONE A SOCIO
Per essere ammessi alla categoria di Socio, di cui alla lettera c) del precedente articolo, deve essere sottoscritto il relativo modulo predisposto dall’Associazione. In caso di minore, la domanda dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
Il Consiglio Direttivo deciderà sull’accettazione della domanda, nella sua prima riunione utile.
Dal momento della sottoscrizione del modulo e fino all’accettazione, al richiedente è riconosciuta la qualifica di “aspirante”.
Qualora l’Aspirante non abbia provveduto al versamento contestuale della quota, sarà tenuto ad effettuarlo non oltre cinque giorni dalla data di comunicazione – anche verbale – dell’avvenuto accoglimento della domanda, da parte del Segretario o del Direttore dell’Associazione.
Il rigetto della domanda comporta la restituzione della quota, se preventivamente versata.
Le cancellazioni, le nuove iscrizioni e i passaggi da una categoria all’altra di soci devono essere annotati cronologicamente e controfirmati dal Presidente e da un Sindaco.
ART. 6 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI
Tutti i Soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna. I Soci avendone i requisiti hanno diritto di partecipare alle Assemblee e, secondo le modalità che verranno di volta in volta stabilite, alle manifestazioni indette dall’Associazione.
I Soci hanno l’obbligo di osservare:
- gli Statuti, i Regolamenti e le deliberazioni della F.I.G.B., nonché quelli della W.B.F. e della E.B.L. dalla stessa recepiti e accettarli come personalmente cogenti e degli EPS ai quali potrà affiliarsi;
- versare nei tempi e nei modi stabiliti da F.I.G.B. e dagli EPS ai quali potrà affiliarsi le quote di tesseramento e quelle inerenti l’attività sportiva e agonistica, nonché provvedere all’ottemperanza delle norme di attuazione in proposito emanate o emanande;
- osservare reciprocamente e rispettare tra di loro e nei confronti della F.I.G.B. e degli EPS ai quali potrà affiliarsi l’obbligo di lealtà, probità e rettitudine.
ART. 7 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO E SANZIONI DISCIPLINARI
I Soci cessano di far parte dell’Associazione:
a) per dimissioni, da presentarsi per iscritto in qualsiasi momento dell’anno senza che questo comporti alcun rimborso delle quote versate;
b) per mancato tempestivo pagamento delle quote sociali, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, pur rimanendo in capo al Socio l’obbligo del pagamento;
c) per radiazione, allorché il Socio commetta azioni o tenga comportamenti contrari alla Legge, o comunque lesivi degli interessi sociali.
Nei casi meno gravi potranno essere adottati i provvedimenti disciplinari dell’ammonizione o della sospensione dalla frequenza dei locali, dagli impianti o dagli incarichi sociali.
Tutte le sanzioni sono irrogate dal Collegio dei Probiviri e sono appellabili dinanzi al Consiglio Direttivo.
ART. 8 – ORGANI SOCIALI
Gli Organi dell’Associazione sono:
a) L’ASSEMBLEA DEI SOCI aventi diritto a voto
b) IL PRESIDENTE
c) IL CONSIGLIO DIRETTIVO
d) L’UFFICIO DI PRESIDENZA (**)
e) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (***)
f) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
(**) L’Istituto è facoltativo.
(***) È sufficiente un solo Revisore dei Conti.
ART. 9 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea è composta da tutti i Soci aventi diritto a voto e in regola con il versamento
delle quote sociali.
I Soci, eventualmente ammessi al beneficio della rateizzazione, al fine di poter esercitare il diritto di voto, devono provvedere al totale saldo di quanto ancora dovuto, almeno 10 giorni prima
dell’effettuazione dell’Assemblea stessa. Il minore esercita il diritto di voto attraverso l’esercente la responsabilità genitoriale.
La convocazione dell’Assemblea dei Soci può avvenire o mediante comunicazione scritta fatta pervenire ai Soci almeno 15 giorni prima della data stabilita anche via e-mail, o mediante avviso pubblico con affissione presso la sede dell’Associazione. In entrambi i casi dovrà avere la precisazione dell’ordine del giorno e l’eventuale seconda convocazione.
L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.
L’Assemblea Ordinaria deve tenersi:
1) Ogni anno, entro il 30 aprile, per votare la relazione tecnico morale e finanziaria dell’anno precedente, nonché per deliberare sui Rendiconti finanziari preventivi e consuntivi predisposti dal C.D. Delibera, infine, sugli altri argomenti posti all’o.d.g.
2) Ogni 4 anni, entro il 15 marzo dell’anno successivo alla disputa dei Giochi Olimpici estivi, per eleggere, con votazioni separate e successive prima il Presidente e poi gli altri Organi Istituzionali dell’Associazione, oltre a quanto previsto sub 1).
L’Assemblea Straordinaria ha luogo ogni qualvolta il C. D. lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata e scritta di almeno 1/3 di tutti i Soci aventi diritto a voto. In tale ipotesi l’Assemblea dovrà essere indetta non oltre 30 giorni dalla richiesta.
Dovrà, altresì, essere tenuta, negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di cessazione dalla carica del Presidente, per qualsiasi motivo, ovvero, per dimissioni o decadenza, anche in tempi successivi, della metà dei componenti il C.D. In entrambi i casi saranno rieletti tutti gli Organi Istituzionali dell’Associazione. Dovrà essere, infine, convocata nell’ipotesi di cui all’art. 14, 4° comma del presente Statuto.
L’Assemblea Straordinaria è competente, inoltre, a deliberare sulle proposte di modifiche al presente Statuto con le maggioranze previste dal successivo art. 24.
Decide, infine, in grado di Appello avverso i provvedimenti disciplinari assunti dal Collegio dei Probiviri. In tal caso l’Assemblea dovrà essere convocata dal C.D. non oltre 40 giorni dopo la data del ricevimento dell’impugnativa.
ART. 10 – VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti i 3/5
degli aventi diritto a voto ed in seconda convocazione, successiva di due ore, qualunque sia il numero dei presenti.
Ogni avente diritto al voto può essere portatore, al massimo, di due deleghe.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, tranne i casi per i quali il presente statuto richieda maggioranze diverse.
L’Assemblea nomina, di volta in volta, l’Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente, un Segretario e, quando occorra, 3 scrutatori.
Non possono essere chiamati a far parte dell’Ufficio di Presidenza i componenti l’intero C.D. – compreso il Presidente.
L’elezione dell’Ufficio di Presidenza può avvenire anche per acclamazione.
Per le elezioni alle cariche sociali è obbligatorio votare a scheda segreta, salvo quanto
previsto dall’ultimo comma dell’articolo successivo.
Negli altri casi – salvo diverso avviso dell’Assemblea – si vota per appello nominale, o per alzata di mano e controprova.
Il Presidente e i componenti di tutti gli Organi Istituzionali, se in carica – eccezion fatta per le votazioni per il rinnovo delle cariche – non hanno diritto a voto nelle Assemblee.
ART. 11 – IL PRESIDENTE
Il Presidente, a norma dello Statuto sociale, dirige l’Associazione e, in ogni evenienza, ne è il legale rappresentante, dura in carica 4 anni coincidenti al quadriennio olimpico e può essere riconfermato.
Il Presidente e il C.D. sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel Rendiconto economico- finanziario o non approvate successivamente come variazioni allo stesso.
Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi il Presidente, il C.D. e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell’Associazione.
Gli altri Soci per patto espresso non assumono tale obbligo.
Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente saranno assunte dal Vice-presidente.
Assenza o impedimenti per periodi continuativi superiori a 6 mesi si considerano definitivi e, di conseguenza, si dovrà procedere, entro i successivi 30 giorni, all’elezione di un nuovo Presidente e di tutti gli Organi Istituzionali dell’Associazione.
Il Presidente può delegare – anche in via permanente – la propria firma per l’espletamento di determinati atti o per il disbrigo di pratiche presso la F.I.G.B. o agli EPS ai quali potrà affiliarsi soltanto al Vice-presidente.
Il Presidente ha il compito di gestire tutte le attività di ordinaria amministrazione senza obbligo di coinvolgere il Consiglio Direttivo; tale compito può essere esercitato direttamente o delegato per singole materie o questioni ad altro Consigliere o socio o dipendente.
Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dall’Assemblea dei Soci – con distinta votazione –
sulla base di candidature presentate ai sensi dell’art. 17 del presente Statuto; per l’elezione a Presidente è necessario ottenere la metà più uno dei voti validamente espressi dall’Assemblea; nell’ipotesi di unica candidatura è ammessa l’elezione per acclamazione.
Ove all’esito della prima votazione nessun candidato ottenga la metà più uno dei voti validamente espressi si procederà immediatamente ad una seconda votazione nella quale potranno essere votati solo i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima elezione. I candidati alla seconda votazione potranno essere più di due nel caso si verificassero degli ex-equo. All’esito della seconda votazione risulterà eletto Presidente il candidato più votato.
ART. 12 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da un numero di 6 membri (qualora il numero di Soci fosse minore o uguale a 100), o di 10 membri (qualora il numero di Soci fosse superiore a 100), eletti dall’Assemblea, con due separate e successive votazioni, tra i Soci di cui alle categorie a), b) e c) dell’art. 4., a maggioranza di voti e a scrutinio segreto, salvo il disposto del penultimo comma dell’art. 11 del presente Statuto, in relazione all’elezione del Presidente.
Il C.D. dura in carica 4 anni, coincidente con il quadriennio Olimpico, e può essere riconfermato.
Il C.D., nella sua prima riunione, nomina un Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Questi ultimi due possono essere scelti anche tra i non Soci.
Il Segretario e il Tesoriere, qualora non facciano parte del C.D., non possono disporre di
voto in seno al C.D. stesso.
Il Tesoriere sovrintende alla contabilità, s’incarica della riscossione delle entrate e della
tenuta dei libri. Provvede alla conservazione delle attività sociali e alle spese, da pagarsi su mandato del Presidente o di chi ne fa le veci.
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del C.D., redige i Verbali delle riunioni, provvede al normale andamento dell’Associazione e dirige l’amministrazione sociale.
Sono compiti del C.D.:
- esaminare le domande di ammissione ed accettare le dimissioni dei Soci;
- compilare il Rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo, le eventuali variazioni allo stesso da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; curare gli affari d’ordine amministrativo;
- approvare il programma sportivo dell’Associazione;
- nominare eventuali Delegati a varie attività e compiti, che si possono scegliere anche al di fuori del C.D.; in tal caso essi parteciperanno alle riunioni del C.D. con voto consultivo;
- stabilire le date delle Assemblee e convocare quelle straordinarie quando lo reputi necessario e ne venga fatta richiesta dai Soci, a mente dell’art. 9;
- provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni;
- decidere di tutte le questioni che interessano l’Associazione e i Soci;
- determinare le quote associative annuali e le modalità di pagamento;
- determinare le quote di iscrizione ai tornei e l’applicazione delle eventuali riduzioni per i soci;
- stipulare contratti di locazione, comodato, assunzione di dipendenti e quant’altro necessario per la migliore gestione dell’Associazione.
Il C.D. deve riunirsi almeno 5 volte l’anno. Il C.D. delibera a maggioranza; in caso di decisioni non unanimi, è diritto di ciascun componente del Consiglio richiedere la verbalizzazione del proprio parere contrario e della relativa motivazione.
Ogni componente del C.D. che per tre volte consecutive si renderà assente dalle riunioni
senza giustificato motivo, decadrà dalla carica e verrà sostituito da chi, nell’ultima Assemblea e in ordine di voti, ha seguito gli eletti.
ART. 13 – UFFICIO DI PRESIDENZA
Ove il Consiglio eletto lo ritenga opportuno può, nella sua prima riunione, designare un Ufficio di Presidenza che sarà composto da 5 Membri e precisamente dal Presidente dell’Associazione, dal Vice-Presidente e da un Membro del C.D. designato dal Presidente oltre che dal Tesoriere e dal Segretario.
Il Segretario dell’Associazione redige i verbali dell’Ufficio di Presidenza. Esso si riunisce
almeno 1 volte al mese, e ogni qualvolta vi siano questioni di urgenza da trattare.
Il Segretario e il Tesoriere, qualora non facciano parte del C.D., non possono disporre di
voto in seno all’Ufficio di Presidenza.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno 3 componenti; per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Oltre alle questioni di urgenza, da sottoporre in ogni caso a ratifica del C.D., l’Ufficio di Presidenza tratta gli affari di ordinaria amministrazione nell’ambito delle disposizioni quadro impartite dal C.D. o gli affari specifici delegatigli di volta in volta dal Consiglio medesimo.
In nessun caso possono essere demandate all’Ufficio di Presidenza le funzioni esclusive del C.D.
ART. 14 – IL REVISORE DEI CONTI
L’Assemblea dell’Associazione nominerà il Revisore dei Conti e un suo supplente, anche tra i non soci.
Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Essi assolvono al loro mandato secondo le disposizioni di legge, ed in particolare hanno il controllo su tutta la gestione contabile dell’Associazione; possono assistere a tutte le riunioni del C.D. e dell’Ufficio di Presidenza e hanno l’obbligo di presentare per iscritto una Relazione all’Assemblea dei Soci al termine di ogni esercizio finanziario.
Nei casi di riscontro di gravi irregolarità il Revisore, può richiedere al Presidente dell’Associazione la convocazione di un’Assemblea straordinaria dei soci, la quale dovrà effettuarsi non oltre 15 giorni dalla richiesta.
Il Revisore può disporre ispezioni su tutte le operazioni contabili disposte dal C.D. dell’Associazione; dette ispezioni devono, peraltro, risultare con annotazioni scritte in calce sui singoli fogli dei registri contabili presi in visione.
ART. 15 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
L’assemblea ordinaria nomina, possibilmente tra i Soci, il Collegio dei Probiviri per la durata di 4 anni. Esso è composto di 3 membri effettivi e un supplente e sono rieleggibili.
Il Collegio ha funzione di amichevole compositore ed è competente a decidere delle controversie che non siano di competenza degli Organi della Giustizia Sportiva Federale, secondo le disposizioni dello Statuto, del Regolamento di Giustizia e delle altre normative della F.I.G.B. e degli EPS ai quali potrà affiliarsi
Il provvedimento adottato dovrà essere comunicato, oltre all’interessato, anche al C.D.; il
dispositivo della deliberazione dovrà essere affisso nella sede sociale.
Si dovrà in ogni caso garantire il diritto di difesa e la contestazione scritta degli addebiti, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per le controdeduzioni dell’incolpato.
I provvedimenti adottati dal Collegio sono ricorribili, entro 30 giorni, dinanzi all’Assemblea Straordinaria che dovrà essere all’uopo convocata, al massimo, entro 40 giorni dal ricevimento dell’appello da depositarsi presso la Segreteria dell’Associazione.
ART. 16 – INCOMPATIBILITA’
La carica di componenti il C.D., compreso il Presidente, quella di Revisore dei Conti e del Collegio dei Probiviri sono incompatibili fra loro.
In base al D.Lgs. 36/2021 è fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima FSN, DSA o EPS riconosciuto dal CONI.
ART. 17 – CANDIDATURE E REQUISITI
Coloro che intendano essere eletti, come Presidente o come Membri degli Organi dell’Associazione devono presentare la loro candidatura almeno 5 giorni prima della data prestabilita per la effettuazione dell’Assemblea, depositando la stessa presso il Segretario che provvederà a renderla pubblica mediante affissione all’Albo.
È ammessa la candidatura contemporanea a più Organi dell’Associazione con obbligo, in caso di elezione a più cariche, di scegliere una sola carica entro tre giorni dalla proclamazione dei risultati della votazione.
Per concorrere alle cariche sociali si rimanda alle previsioni dell’art. 3 del Regolamento
Organico F.I.G.B..
ART. 18 – NATURA E DURATA DELLE CARICHE SOCIALI
Tutte le cariche sociali elettive sono onorifiche. La durata delle suddette cariche è fissata in 4 anni coincidenti con il quadriennio olimpico. Le vacanze che dovessero verificarsi, a qualsiasi titolo, nel corso del quadriennio, purché inferiori alla metà dell’intero organico, possono essere ricoperte con i primi dei non eletti. In mancanza si procederà a nuove elezioni.
La decadenza del Presidente o della metà più uno dei componenti il C.D., per qualsiasi causa, rende, comunque, obbligatorio procedere ad una nuova elezione di tutti gli Organi Istituzionali dell’associazione, che dovrà effettuarsi entro 30 giorni dall’evento.
Il Presidente e Membri, decaduti o dimissionari, sono tenuti a restare in carica per l’ordinaria amministrazione fino a quando non saranno subentrati i sostituti.
ART. 19 – ABBINAMENTI COMMERCIALI E SPONSORIZZAZIONI
E’ facoltà del C.D. operare abbinamenti o sponsorizzazioni con Ditte o industrie, anche con variazione della ragione sociale e sempre che la relativa deliberazione venga assunta con una maggioranza di 2/3 dei componenti l’intero Consiglio.
E’ consentito, per la sola durata dell’abbinamento o sponsorizzazione, variare integralmente o parzialmente i propri colori sociali.
E’ consentita, altresì, la modifica dei componenti del C.D. in numero non superiore a 2 con rappresentanti di società abbinate o sponsorizzatrici purché si proceda alla loro elezione nei termini previsti per l’integrazione degli organi.
ART. 20 – ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l’anno solare.
Il conto consuntivo annuale deve essere predisposto dal Consiglio entro un mese dalla
chiusura dell’esercizio.
ART. 21 – CONTROVERSIE
I Soci e i componenti degli Organi sociali s’impegnano a non adire in nessun caso le vie giudiziarie per eventuali questioni che dovessero insorgere tra di loro e/o con l’Associazione.
ART. 22 – PATRIMONIO – ENTRATE
Il Patrimonio è costituito da:
- attrezzature, mobilio ed eventuali impianti;
- tutti gli altri immobilizzi di carattere sportivo deliberati dal C.D. o dall’Assemblea.
Le Entrate sono costituite da:
- quote sociali;
- eventuali contributi di Enti pubblici ovvero società private;
- rette allievi scuola bridge;
- incassi di manifestazioni sportive o ad esse connesse;
- eventuali donazioni o lasciti;
- qualsiasi altra entrata a qualsiasi titolo effettuata, previa delibera di accettazione da parte del C.D.
I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in
forme indirette.
ART. 23 – DURATA – SCIOGLIMENTO – LIQUIDAZIONE
La durata dell’Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell’Associazione deve essere approvato con la maggioranza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto a voto, sia in prima che in seconda convocazione.
Con la stessa maggioranza l’assemblea determinerà la devoluzione del patrimonio sociale residuo a fini sportivi.
Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
ART. 24 – MODIFICAZIONE DELLO STATUTO
Le modificazioni al presente Statuto debbono essere deliberate dall’Assemblea straordinaria dei Soci, la quale sarà validamente costituita con la presenza della metà più uno di tutti i soci aventi diritto a voto.
Le modifiche si intenderanno approvate con il voto favorevole della metà più uno dei partecipanti.
ART. 25 – LAVORATORI SPORTIVI E VOLONTARI
I lavoratori sportivi dell’Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., secondo il principio di pari dignità e opportunità.
Ai lavoratori sportivi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 26,34 e 35 del D.Lgs, 36/2021 e ss. mod..
Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo- gestionale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. 36/2021.
L’Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 36/2021.
Ricorrendone i presupposti è possibile sottoscrivere contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 409, comma 1, n. 3 del Codice Civile. In questo caso si applica l’eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 81/2015.
Sono ammesse anche le prestazioni da parte di volontari, ivi compresi i componenti del Consiglio Direttivo e i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo. Per tali prestazioni è ammesso esclusivamente il rimborso spese documentato. Per i dipendenti pubblici, qualora si preveda lo svolgimento di attività nell’ambito del lavoro sportivo con il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
Le prestazioni dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altri rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività.
È previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare i volontari per la responsabilità civile verso terzi.
Statuto approvato dall’assemblea straordinaria dell’A.S.D. Padova Bridge